[A] Se la revoca dell’aggiudicazione definitiva comporti l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. [B] Se per ottenere, ai fini risarcitori, la pronuncia del giudice sulla eventuale illegittimità del provvedimento impugnato, il cui annullamento non risulti più utile per il ricorrente, sia necessaria la domanda o comunque una espressa dichiarazione di interesse. [C] Se la revoca del provvedimento impugnato possa ritenersi pienamente satisfattiva delle pretese del ricorrente. [D] Se sussista l’onere della prova di resistenza in caso di censure avverso l’aggiudicazione che non siano idonee a determinare la rinnovazione della gara o l’esclusione dell'impresa aggiudicataria. [E] Se per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice sia necessario dimostrarne la inattendibilità e l’insostenibilità ovvero l’errore di fatto. [F] Sull’idoneità del voto espresso in forma numerica a rappresentare in modo adeguato l’iter logico seguito dalla Commissione nell’apprezzamento delle offerte. [G] Se sussista il divieto della contestuale valutazione dell’offerta tecnica e di quella economica dell’offerta nel caso in cui lo scrutinio della commissione giudicatrice riguardi unicamente la componente qualitativa della stessa. [H] Se gli apprezzamenti dei singoli commissari siano destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale.
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